Riunire la famiglia

Modalità per riunire la famiglia in Italia
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.

Chi può essere ricongiunto

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale. La condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Requisiti per il ricongiungimento

1. La disponibilità di un alloggio idoneo

Dimostrando di avere un contratto di locazione, comodato o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.

2. La disponibilità di un reddito sufficiente

Il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare convivente a carico. Se i familiari conviventi a carico sono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

3. La copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne

Dimostrando di disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Richiesta del visto e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

L’iter per consentire l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere è il seguente:

  • la domanda di "nulla osta" al ricongiungimento familiare deve essere presentata attraverso il sistema telematico uttilizzando le stesse modalità adoperate nel caso dell'invio delle domande per il decreto flussi. (www.interno.it)
  • se sussistono tutti i requisiti, si rilascia il "nulla osta", che deve essere spedito al familiare da ricongiungere;
  • il familiare da ricongiungere dovrà presentarsi personalmente presso l'autorità consolare italiana nel proprio Paese, per ottenere il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento; contestualmente alla presentazione del nulla osta rilasciato dal Commissariato del governo dovrà esibire la documentazione attestante il proprio legame di parentela, necessaria al ricongiungimento;
  • ottenuto il visto d’ingresso, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, il familiare ricongiunto dovrà richiedere al Commissariato del governo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari: dovrà pertanto seguire l’iter postale della compilazione dei moduli e provvedere personalmente ad inoltrare la domanda presso l’ufficio postale. Verrà in seguito convocato presso la Questura di Trento per il rilascio di un permesso di soggiorno elettronico della durata di due anni.
  • il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età. Al compimento del 14° anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. Al compimento della maggiore età può essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
  • Contro tutti i provvedimenti negativi emanati dall’Autorità amministrativa in materia di ricongiungimento familiare, è possibile ricorrere al Tribunale civile.

La coesione familiare

La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza:

  1. i requisiti di parentela, reddito e alloggio sono i medesimi che vengono richiesti per il ricongiungimento familiare;
  2. mentre per il ricongiungimento familiare i documenti che dimostrano il legame di parentela si presentano, insieme al nulla osta al ricongiungimento, direttamente presso le autorità diplomatiche italiane del paese di provenienza del parente da ricongiungere, per la coesione è necessario che detti documenti vengano tradotti e legalizzati presso l'autorità consolare italiano nel paese di provenienza, spediti in Italia e presentati all’atto della richiesta della coesione familiare;
  3. mentre per il ricongiungimento familiare e per la coesione con cittadini italiani o comunitari, la domanda va presentata alla Questura attraverso una prenotazione presso il Cinformi o presso gli Sportelli periferici, per la coesione con cittadini stranieri è necessario utilizzare il meccanismo postale (con la dicitura “rinnovo”);
  4. il familiare che richiede la coesione deve disporre di un permesso di soggiorno italiano che non sia scaduto da più di un anno;
  5. in caso di matrimonio in Italia è necessario che il coniuge che richiede la coesione familiare sia già titolare di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno;
  6. se si convive con un parente italiano entro il II grado, si può richiedere la coesione familiare con cittadino italiano: servono solo una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela;
  7. la coesione ha le medesime modalità di ricorso al Giudice del Tribunale ordinario previste per il ricongiungimento familiare.