Alloggi e contributi pubblici

Edilizia abitativa pubblica
La legge provinciale trentina prevede la possibilità di usufruire di un alloggio pubblico o di ottenere un contributo integrativo a sostegno del canone di locazione.

La Provincia Autonoma di Trento ha previsto, nell’ambito delle “disposizioni in materia di politica provinciale della casa”, vari interventi che spaziano dal sostegno a coloro che non riescono a fare fronte al pagamento della locazione di un alloggio sul mercato libero fino alla locazione di alloggi a canone sociale, moderato o concordato.

• Contributo sul canone di locazione
Requisiti del richiedente
•• cittadinanza dell’Unione Europea oppure possesso di permesso di soggiorno UE oppure possesso di permesso di soggiorno attestante l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o l’iscrizione nelle liste dei Centri per l’impiego
•• residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento in via continuativa da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda; oppure iscrizione all’AIRE da almeno 3 anni da parte di un emigrato trentino Requisiti dell’intero nucleo familiare
•• indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF per l’accesso) non superiore a 0,23 punti. Nella valutazione della condizione economica-familiare vengono valutati anche i redditi e il patrimonio del coniuge non separato legalmente, anche se non facente parte del nucleo familiare. Non vengono invece valutati il reddito e la condizione economico-patrimoniale delle persone addette alla cura e all’assistenza dei componenti del nucleo familiare (“badanti”), anche se inserite nel nucleo familiare e risultanti nel certificato anagrafico, purché in presenza di un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. L’attestazione ICEF è rilasciata dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale), sulla base delle dichiarazioni rilasciate da ciascun componente il nucleo familiare, è gratuita e riporta il coefficiente ICEF del nucleo
•• assenza di titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso in cui il titolo di disponibilità dell’alloggio sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare
•• titolarità in capo ad un componente del nucleo familiare richiedente di un contratto di locazione, regolarmente registrato. Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione, tra i due contratti non può intercorrere un periodo superiore a 30 giorni (il riferimento è alla data di registrazione dei contratti). Inoltre l’alloggio in locazione deve essere ubicato nel territorio dell’Ente presso cui è presentata la domanda e nel quale il nucleo abbia stabilito la propria residenza
•• il contratto di locazione deve essere stipulato secondo le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo con una durata di anni 4+4 oppure anni 3+2 (articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
•• il contratto di locazione non deve essere stipulato tra coniugi non separati legalmente o parenti o affini di primo grado
•• In deroga al punto 3 può presentare domanda di contributo integrativo il soggetto nel cui nucleo è presente un componente con invalidità pari al 100%, che necessità di cure continuative e specialistiche. La domanda è presentata presso l’Ente locale sul cui territorio è collocato il luogo di cura, purchè ubicato a più di 50 km dall’alloggio di proprietà.
Cosa si intende per nucleo familiare
Il nucleo familiare è quello risultante dalla certificazione anagrafica. Al momento del riconoscimento del beneficio, la composizione del nucleo familiare non può variare rispetto a quella risultante nella domanda, ad eccezione dei seguenti casi:
•• morte di un soggetto del nucleo
•• nascita di figli dei componenti il nucleo familiare
•• inclusione o esclusione del coniuge, convivente more-uxorio del richiedente o di figli degli stessi
La domanda di contributo integrativo può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno all’Ente locale sul cui territorio si trova l’alloggio locato (Comunità di Valle o Comune di Trento) ed è soggetta a marca da bollo.

• Alloggi pubblici a canone sociale
Per favorire il diritto all’abitazione, la normativa provinciale prevede la locazione di alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA S.p.A., applicando un canone di locazione “sostenibile”, ovvero commisurato alla effettiva possibilità economica e patrimoniale del nucleo familiare di far fronte alle spese per l’alloggio.
Requisiti del richiedente
•• cittadinanza dell’Unione Europea oppure possesso di permesso di soggiorno UE; oppure
•• possesso di permesso di soggiorno attestante l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o l’iscrizione nelle liste dei Centri per l’impiego
•• residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento in via continuativa da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda; oppure iscrizione all’AIRE da almeno 3 anni da parte di un emigrato trentino
Requisiti dell’intero nucleo familiare
•• indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF per l’accesso) non superiore a 0,23 punti
•• Nella valutazione della condizione economica-familiare vengono valutati anche i redditi e il patrimonio del coniuge non separato legalmente, anche se non facente parte del nucleo familiare. Non vengono invece valutati il reddito e la condizione economico-patrimoniale delle persone addette alla cura e all’assistenza dei componenti del nucleo familiare (badanti), anche se inserite nel nucleo familiare e risultanti nel certifi cato anagrafi co, purché in presenza di un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo
• assenza di titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso in cui il titolo di disponibilità dell’alloggio sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare
• È considerato inadeguato l’alloggio privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni o quello per il quale sia stata dichiarata l’inagibilità
• La domanda può essere presentata anche in presenza di un alloggio adeguato, sia in proprietà che in usufrutto o con diritto di abitazione a favore del nucleo familiare, qualora nel nucleo familiare sia presente una persona con invalidità del 100%, che necessita di cure continuative e specialistiche, a condizione che l’immobile sia ubicato a più di 50 km dal luogo di cura e la domanda venga presentata all’Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura.
Si può presentare solo una domanda sul territorio provinciale dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno. La domanda è soggetta a marca da bollo. Prima di presentare la domanda presso l’Ente locale competente per territorio, è necessario ottenere l’attestazione ICEF, relativa alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare. Le graduatorie sono formate con le domande presentate nel semestre precedente. Le domande hanno validità per una sola graduatoria e nel caso di mancata assegnazione dell’alloggio possono essere ripresentate. Il punteggio di ciascuna domanda è composto dal punteggio attribuito per la condizione “economica” (indicatore ICEF), la “condizione familiare” (situazioni di invalidità, presenza di minori, condizione abitativa, ecc) e per la “condizione localizzativa-lavorativa” (ad esempio il periodo di residenza). Sono redatte graduatorie separate per i cittadini dell’Unione Europea (UE) e per i cittadini non UE.

• Alloggi a canone moderato
ITEA S.p.A., sulla base della programmazione disposta dalla Giunta provinciale, può destinare alloggi alla locazione a canone moderato. Il canone moderato si rivolge a quei nuclei familiari che hanno una condizione economico-patrimoniale con indicatore ICEF per l’accesso non inferiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39.
I requisiti che il nucleo deve avere per presentare la domanda sono specifi cati dal bando che viene pubblicato dall’Ente locale nel cui territorio sono ubicate le unità da locare.
Entro la data fissata dal bando gli interessati devono presentare domanda all’Ente locale che provvede a formare la graduatoria. Il contratto è stipulato da ITEA S.p.A. su autorizzazione dell’Ente locale, ha una durata di 6 anni più 2 anni di proroga ed è rinnovabile alla scadenza in favore dei nuclei familiari che mantengono i requisiti.
Maggiori informazioni su www.itea.tn.it o www.trentinosociale.it

• Alloggi a canone concordato
Il canone concordato è uno strumento specifi co che, come il canone moderato, serve a tutelare le famiglie dalle tensioni speculative del mercato, quindi a proteggere il soddisfacimento del fabbisogno abitativo di nuclei familiari che stanno nella cosiddetta “zona grigia”, cioè quella che si interpone tra gli interventi a canone sociale ed il libero mercato della locazione abitativa. ITEA S.p.A. pubblica, in particolari casi, avvisi pubblici di locazione di alloggi a canone concordato.
I requisiti per presentare la domanda sono:
••Cittadinanza dell’Unione Europea o permesso di soggiorno CE per cittadini non UE
••Residenza anagrafi ca continuativa in provincia di Trento da almeno 3 anni
••Reddito complessivo (ai fi ni fi scali) del nucleo familiare, pari o superiore al “reddito minimo richiesto” indicato di volta in volta nel bando e proporzionale al numero dei componenti del nucleo;
••Non avere morosità verso ITEA S.p.A., né aver subito sfratti L’importo del canone concordato, inferiore ai canoni liberi di mercato, è calcolato nel rispetto degli accordi territoriali fra le associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998, ha una durata di anni 6+2, salvo disdetta motivata nei soli casi previsti dalla legge.
Maggiori informazioni su www.itea.tn.it