Disciplina di accoglienza negli alloggi
Il presente documento è finalizzato a disciplinare l’accoglienza temporanea presso gli alloggi gestiti dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) e viene redatto in forza delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2905 del 06/11/2003 e s.m.i. e n. 812 del 25/03/2004 e s.m.i., come da ultimo modificate dalla deliberazione n. 1649 del 01/08/2007.
PARTE PRIMA
1. Condizioni e definizioni: collocazione temporale degli interventi per richiedenti asilo
La durata dell’ospitalità presso gli alloggi è in funzione della durata del permesso di soggiorno per motivi di richiesta d’asilo politico rilasciato dall’autorità competente, per un periodo di 6 mesi, rinnovabile, su istanza dello stesso interessato, per lo stesso periodo, e termina, di norma, con la conclusione definitiva dell’iter amministrativo (eventuali ricorsi compresi) della domanda di asilo.
Nel caso in cui l’esito risulti positivo (con il riconoscimento dello status di rifugiato politico, oppure la concessione del diritto di permanenza sul territorio nazionale per motivi umanitari), il periodo in questione potrebbe, al bisogno, essere protratto per 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi dalla data della notifica all’interessato della comunicazione inerente l’esito della domanda di asilo, da parte della competente Commissione in materia di asilo, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento.
Nel caso in cui, invece, l’esito della domanda di asilo risulti negativo e il richiedente opti per presentare il ricorso contro la decisione della commissione competente, l’accoglienza potrà essere protratta fino alla conclusione definitiva di tale procedura, solo a condizione che il beneficiario dell’accoglienza sia comunque in possesso di un atto formale rilasciato dalle autorità competenti che gli consenta di soggiornare legalmente sul territorio nazionale a tal fine.
Casi di revoca
La revoca dell’accoglienza è prevista nelle seguenti ipotesi:
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se il beneficiario dell’accoglienza, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso con i vicini o con gli altri beneficiari dell’accoglienza;
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qualora il beneficiario dell’accoglienza, o il familiare al seguito, possa attingere ad altre fonti di sostegno economico o materiale;
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qualora il beneficiario, quando ne sia in condizione, non contribuisca secondo quanto concordato alle spese dell’alloggio;
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se il beneficiario dell’accoglienza o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
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se il beneficiario dell’accoglienza impedisce ai minori, per i quali è responsabile, di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari;
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se il beneficiario dell’accoglienza non partecipa alle iniziative concordate con il gruppo di lavoro;
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se il beneficiario dell’accoglienza abbandona improvvisamente, senza preavviso e senza giustificazione, l’alloggio dove è stato ospitato;
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se il beneficiario dell’accoglienza ospitato nell’alloggio, si rende irreperibile per un periodo superiore a 3 settimane;
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se il beneficiario dell’accoglienza, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo minaccioso, violento e ingiurioso verso gli operatori dei servizi pubblici e privati impegnati nella gestione del protocollo di procedura di accoglienza;
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se al beneficiario dell’accoglienza gli viene contestato per tre volte dalla Provincia la mancata osservanza dei contenuti della Parte Seconda del presente documento.
PARTE SECONDA Modalità di adesione e conservazione dei locali
La presa visione del presente disciplinare è sottoscritta dal beneficiario dell’accoglienza con atto separato unilaterale di adesione. L’elenco dei beni mobili presenti nell’appartamento al momento dell’assegnazione del posto letto va anch’esso sottoscritto per presa visione.
Il beneficiario dell’accoglienza, dopo l’assegnazione del posto letto all’interno di un determinato alloggio, non può, comunque, opporsi a eventuali spostamenti da un alloggio all’altro nei casi in cui la Provincia lo ritenga necessario.
Il beneficiario dell’accoglienza deve avere debita cura del posto letto temporaneamente assegnatogli a seguito della procedura di accoglienza. Egli è tenuto a servirsene con diligenza, in particolare osservando i contenuti del presente documento.
Il beneficiario dell’accoglienza è obbligato a tenere un comportamento civile tale da non arrecare disturbo al vicinato e agli altri ospiti; dovrà altresì osservare le cautele necessarie ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé o altri e dovrà provvedere alla conservazione e pulizia del proprio posto letto nonché degli spazi comuni all’interno dell’appartamento.
Il beneficiario dell’accoglienza non può ospitare terzi, tanto meno non è possibile detenere animali salvo diversa autorizzazione della Provincia. Inoltre, è responsabile, unitamente agli altri ospiti, della custodia e del deterioramento dell’alloggio utilizzato, in comune con gli altri beneficiari, nonché dell’arredamento, dei suppellettili e delle attrezzature. Per ovvie ragioni è fatto divieto di fumare nell’alloggio e negli spazi comuni condominiali al chiuso.
A coloro che beneficiano del sussidio economico mensile potrà essere decurtato, a titolo di risarcimento, nel caso di danneggiamento all’arredo e alle attrezzature dell’alloggio, salvo il normale deperimento d’uso, per un ammontare da determinare caso per caso, previo accertamento da parte della Provincia.
Il beneficiario dell’accoglienza è responsabile personalmente di danni, perdite o deterioramenti a persone o cose dovuti a negligenza, imperizia, incuria, ad un uso non corretto dell’immobile o comunque a fatti a lui imputabili, durante il temporaneo soggiorno nell’alloggio e per il quale sarà giudicato dalle autorità competenti secondo le norme vigenti.
Alla fine del periodo dell’accoglienza il beneficiario è tenuto a restituire il posto letto nonché l’arredamento, le attrezzature e le suppellettili nelle condizioni in cui erano al momento della consegna, fatto salvo la normale usura per l’utilizzo. I locali devono essere restituiti liberi da cose e debitamente puliti.
Il beneficiario dell’accoglienza è tenuto a consentire l’accesso all’alloggio e l’ispezione dello stesso, al fine di controllare il rispetto dei contenuti del presente documento; ove necessario, sono autorizzati ad accedere all’alloggio anche terzi incaricati dalla Provincia per opere di sistemazione ed interventi di manutenzione.
Il beneficiario dell’accoglienza ha il dovere di osservare, durante il periodo di accoglienza, i principi della civile educazione, le norme di pubblico decoro e le regole di corretto rapporto di vicinato e di convivenza con gli altri ospiti. Deve inoltre mantenere il proprio alloggio in stato dignitoso e comunque utilizzarlo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, conservandone i requisiti di abitabilità.
Il beneficiario dell’accoglienza deve rispettare la quiete del caseggiato, specialmente nelle ore notturne, assumendo sempre i più opportuni accorgimenti e precauzioni atte ad evitare rumori inutili o comunque molesti. Deve sorvegliare i minori appartenenti al proprio nucleo o affidati, tenendo conto, inoltre, che l’eventuale uso dell’ascensore è vietato ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone di età maggiore.
Il beneficiario dell’accoglienza nell’uso delle aree di pertinenza del fabbricato (cortili, piazzali, marciapiedi, viali, ecc.), non può alterarne la destinazione a bene comune. Deve inoltre richiudere il portone di casa e gli accessi alle parti comuni secondo le modalità stabilite dalle comuni regole condominiali.
Il beneficiario dell’accoglienza non può apportare modifiche di qualsiasi genere all'alloggio, agli accessori, spostare gli arredi dalla collocazione pre-esistente nonché introdurre elettrodomestici. Può usare apparecchi radiofonici e TV purché vengano adottate le misure idonee ad evitare disturbi al vicinato, tenendo conto che l’eventuale installazione di un impianto destinato alla ricezione dei servizi di radiodiffusione dovrà essere autorizzata dalla Provincia.
Il beneficiario dell’accoglienza non può esporre biancheria o indumenti sulle ringhiere delle scale, o esternamente alle finestre ed ai poggioli così come non può farlo con i vasi di fiori privi di adeguato ancoraggio e protezione. Le responsabilità per eventuali danni sono a carico esclusivamente del beneficiario dell’accoglienza.
Il beneficiario dell’accoglienza non può gettare negli scarichi cose o sostanze otturanti o gettare oggetti dalle finestre e dai balconi, raccogliendo e versando le immondizie negli appostiti contenitori. Non può, inoltre, depositare, anche temporaneamente, beni mobili, in uso o fuori uso, materiali vari servibili o di scarto, rifiuti di qualsiasi genere o altre cose, negli spazi comuni.
Il beneficiario dell’accoglienza non può detenere negli alloggi, nelle cantine, soffitte e parti comuni sostanze infiammabili o comunque pericolose o utilizzare garage, cantine, soffitte e le parti comuni, per lo svolgimento di attività artigianali di qualsiasi tipo. Non può nemmeno compiere attività o operazioni che, per loro natura o per i mezzi adoperati, possano provocare immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni e simili che possano compromettere l'incolumità altrui.
Il beneficiario dell’accoglienza non può usare strumenti musicali tra le ore 12,30 e le ore 16,00 e tra le ore 20,00 e le ore 8,30 e comunque l’utilizzo di detti strumenti nelle altre ore va concordato con gli altri beneficiari dell’accoglienza dello stesso alloggio, salvo regole più restrittive.
PARTE TERZA Modalità di contestazione
La Provincia contesta per iscritto al beneficiario dell’accoglienza ogni atto non conforme ai contenuti del presente documento; salvo che il fatto non costituisca più grave motivo, alla prima contestazione, per i casi di revoca previsti nella parte Prima, e alla terza contestazione, per i casi previsti nella parte Seconda, saranno dati 5 giorni di tempo al beneficiario dell’accoglienza per lasciare il posto letto con i propri effetti personali.