Le linee guida per l'accoglienza in Trentino

Aspetti riguardanti l'accoglienza dei richiedenti asilo
Le linee guida hanno lo scopo di individuare le condizioni materiali d'accoglienza per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito.

Le linee guida hanno lo scopo di individuare le condizioni materiali d'accoglienza per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito, e per proteggere i loro diritti fondamentali fino al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque fino al momento della notifica dell’eventuale decisione negativa sul ricorso di non riconoscimento dello status di rifugiato. Gli aspetti che caratterizzano tali linee sono i seguenti:

1) i richiedenti asilo ed i familiari al seguito vanno informati sui diritti ed obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, sulle organizzazioni o persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili ed in particolare riguardo all'assistenza sanitaria cui hanno diritto, nonché sui corsi di apprendimento linguistico od altri corsi a cui possono accedere e sui programmi di rimpatrio volontario, laddove siano disponibili;

2) quando si provvede ad alloggiare il richiedente asilo ed i familiari al seguito, adottare, laddove è possibile, misure idonee per preservare l'unità del nucleo familiare presente nel territorio provinciale;

3) provvedere che i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori abbiano accesso al sistema scolastico e ai servizi educativi in genere presenti sul territorio alla stessa stregua dei cittadini italiani e stranieri residenti in Trentino;

4) assicurare condizioni materiali d'accoglienza, che possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni, che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito, e una protezione dei loro diritti fondamentali;

5) l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza deve essere sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza, e comunque l’importo non deve essere superiore agli interventi di sostegno economico erogabili alla generalità dei cittadini in condizioni di bisogno comparabili;

6) nei casi in cui i richiedenti asilo, aventi diritto a sussidi o buoni di cui al punto 6), alloggia presso parenti o amici si può concedere il 50% dell’importo dei sussidi o dei buoni spettanti;

7) si possono ridurre o revocare le condizioni materiali d'accoglienza, quando siano decorsi di norma 3 mesi dal momento in cui ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito viene concesso l'accesso al mercato del lavoro, oppure quando siano decorsi 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, dal riconoscimento formale dello status di rifugiato, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento. La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, inoltre, è prevista anche nelle seguenti ipotesi:

a) se il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le persone ivi alloggiate;

b) qualora il richiedente asilo, o il familiare al seguito, possa attingere ad altre fonti di sostegno economico o materiale;

c) se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;

d) se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari;

e) se il richiedente asilo non partecipa alle iniziative concordate con il gruppo di lavoro;

8) l'alloggio può essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse, garantendo la tutela della vita privata e familiare:

a) in centri di accoglienza;

b) in case, appartamenti o alberghi privati;

c) tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché i richiedenti asilo possano trovare un alloggio indipendente, e comunque nei limiti previsti dal punto 6);

9) dare la possibilità ai richiedenti asilo di accedere a corsi professionali, linguistici e sui diritti e doveri già previsti o di organizzarne ad hoc, allo scopo di capitalizzare il tempo di attesa.