Procedura di accoglienza in provincia di Trento
Il protocollo di procedura per l’accoglienza dei richiedenti asilo politico è predisposto secondo le "Linee guida per la predisposizione del protocollo di procedura di accoglienza dei richiedenti asilo ai sensi della L.P. 13/90", approvate con delibera della Giunta provinciale n. 2890 del 29/11/2002 e in coerenza rispetto ai principi, alle finalità e ai vincoli ivi compresi.
Art. 1)
Finalità
Il presente protocollo è finalizzato alla definizione formalizzata della struttura e dell’organizzazione del sistema trentino di accoglienza dei richiedenti asilo politico, attraverso la descrizione delle prestazioni, dei ruoli e delle competenze dei soggetti impegnati nel settore e della relazione fra loro, e, nel contempo, si pone l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni previste nelle "Linee guida", individuando le condizioni materiali di accoglienza. In particolare le misure previste dalle "Linee guida" sono articolate nei seguenti dieci punt
- i richiedenti asilo ed i familiari al seguito vanno informati sui diritti ed obblighi loro spettanti con riferimento alle condizioni di accoglienza, sulle organizzazioni o persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili ed in particolare riguardo all'assistenza sanitaria cui hanno diritto, nonché sui corsi di apprendimento linguistico od altri corsi a cui possono accedere e sui programmi di rimpatrio volontario, laddove siano disponibili;
- quando si provvede ad alloggiare il richiedente asilo ed i familiari al seguito, adottare, laddove è possibile, misure idonee per preservare l'unità del nucleo familiare presente nel territorio provinciale;
- provvedere che i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori abbiano accesso al sistema scolastico e ai servizi educativi in genere presenti sul territorio alla stessa stregua dei cittadini italiani e stranieri residenti in Trentino;
- assicurare condizioni materiali d'accoglienza, che possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni, che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito, e una protezione dei loro diritti fondamentali;
- l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza deve essere sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza, e comunque l’importo non deve essere superiore agli interventi di sostegno economico erogabili alla generalità dei cittadini in condizioni di bisogno comparabili;
- nei casi in cui i richiedenti asilo, aventi diritto a sussidi o buoni di cui al punto 6), alloggiano presso parenti o amici si può concedere il 50% dell’importo dei sussidi o dei buoni spettanti;
- si possono ridurre o revocare le condizioni materiali d'accoglienza, quando ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito viene concesso l'accesso al mercato del lavoro, oppure quando siano decorsi 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, dal riconoscimento formale dello status di rifugiato, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento. La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, inoltre, è prevista anche nelle seguenti ipotesi:
- se il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le persone ivi alloggiate;
- qualora il richiedente asilo, o il familiare al seguito, possa attingere ad altre fonti di sostegno economico o materiale;
- se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
- se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari;
- se il richiedente asilo non partecipa alle iniziative concordate con il gruppo di lavoro.
- l'alloggio può essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse, garantendo la tutela della vita privata e familiare:
- in centri di accoglienza;
- in case, appartamenti o alberghi privati;
- tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché i richiedenti asilo possano trovare un alloggio indipendente, e comunque nei limiti previsti dal punto 6);
- dare la possibilità ai richiedenti asilo di accedere a corsi professionali, linguistici e sui diritti e doveri già previsti o di organizzarne ad hoc, allo scopo di capitalizzare il tempo di attesa.
Art. 2)
Ambito di applicazione – Requisiti
Il presente protocollo di procedura d’accoglienza si applica ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi e ai loro familiari al seguito, sprovvisti di mezzi di sostentamento e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di richiesta di asilo politico ovvero della relativa ricevuta di richiesta, rilasciato dall’autorità competente. Per familiari al seguito s’intendono i soggetti per i quali è previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 286/1998, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.
Esulano dal campo di applicazione delle presenti disposizioni i seguenti casi:
- domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati della Comunità Europea;
- quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.
ART. 3)
Condizioni e definizioni
1) Collocazione temporale degli interventi: l’arco di tempo in cui sono collocati gli interventi previsti dal presente protocollo parte dal momento della richiesta dell’interessato o d’ufficio, e termina, di norma, con la conclusione definitiva dell’iter amministrativo (eventuali ricorsi compresi) della domanda di asilo. Resta inteso che il richiedente asilo che può svolgere attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 140/2005, può continuare a usufruire dei servizi di accoglienza nei limiti previsti dal presente Protocollo e dallo stesso D. Lgs. n. 140/2005, fino alla conclusione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. Nel caso in cui l’esito risulti positivo (con il riconoscimento dello status di rifugiato politico, oppure la concessione del diritto di permanenza sul territorio nazionale per motivi umanitari), il periodo in questione potrebbe, al bisogno, essere protratto di 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, dalla data della notifica all’interessato della comunicazione inerente l’esito della domanda di asilo, da parte della competente Commissione in materia di asilo, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento.
Nel caso in cui, invece, l’esito della domanda di asilo risulti negativo e il richiedente opti per presentare il ricorso contro la decisione della commissione competente, l’accoglienza potrà essere protratta fino alla conclusione definitiva di tale procedura, solo a condizione che il richiedente sia comunque in possesso di un atto formale rilasciato dalle autorità competenti che gli consenta di soggiornare legalmente sul territorio nazionale a tal fine.
2) Condizioni materiali di accoglienza: si tratta delle condizioni che sopperiscono ai bisogni, quali vitto, alloggio, vestiario, mobilità sul territorio, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, in modo tale da garantire una qualità di vita adeguata ai richiedenti asilo e ai familiari al seguito.
3) Servizi offerti: con riferimento alla definizione di cui al punto precedente, gli interventi previsti dal presente protocollo si sostanziano, in concreto, nei seguenti servizi: l’erogazione del sussidio economico mensile, secondo le modalità e criteri descritti all’art. 6, punto 2, e la messa a disposizione delle strutture abitative più adeguate alle esigenze dei richiedenti asilo (diverse, quindi, da quelle di pronta accoglienza). È da annoverare, fra questi, anche la continuazione del servizio gratuito di trasporto sui mezzi di linea su tutto il territorio provinciale, già operativo, con la deliberazione n. 1051 di data 9 maggio 2003, per affrontare l’esigenza di mobilità dei richiedenti asilo in stato di bisogno. Questi interventi vanno ad integrare e a susseguire i servizi già esistenti per la pronta accoglienza dei richiedenti asilo: si tratta, in particolare, dell’erogazione gratuita dei pasti, della collocazione temporanea presso le strutture di prima accoglienza, dell’orientamento ai servizi e dell’informazione sulle normative che disciplinano le materie di immigrazione e di asilo, dell’assistenza sanitaria, dell’accesso alle opportunità formative e ai corsi di lingua italiana, dell’inserimento scolastico dei figli minori e, più in generale, di progetti personalizzati di inserimento e di integrazione socio/culturale realizzabili in itinere.
Art. 4)
Soggetti coinvolti e relative attività
I soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente protocollo sono:
1) Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Solidarietà sociale - Centro informativo per l’immigrazione (CINFORMI)
Questo ente provvederà a:
- effettuare attività di monitoraggio delle presenze, attraverso un sistema informatizzato di rilevazione e raccolta dati;
- coordinare ed indirizzare le attività degli enti e delle associazioni impegnati nell’ambito dell’accoglienza;
- definire ed erogare l’assistenza economica nel rispetto comunque del limite delle risorse messe a disposizione dal bilancio provinciale;
- attivare le risorse dirette, finalizzate ad un’adeguata accoglienza dei richiedenti asilo, nei casi di straordinaria necessità e per sopperire alle carenze ricettive delle strutture abitualmente preposte ad essa, ai sensi della L.P. 13/90, art. 18, comma 2;
- stipulare se del caso convenzioni con enti, cooperative o associazioni del terzo settore, per la gestione di strutture abitative da destinare temporaneamente ai richiedenti asilo;
- orientare ai servizi esistenti sul territorio e fornire informazioni sulle normative che disciplinano le materie d’asilo e di immigrazione (con l’apporto, se è necessario, dei mediatori culturali), a supporto anche ad altri soggetti pubblici e privati impegnati nel settore.
2) Enti locali
L’attività ordinariamente svolta da questi enti, consistente nella presa in carico dell’utente attraverso la gestione e l’accompagnamento dei casi, si articola, in rapporto alla categoria in questione, nella seguente serie di azioni:
- interventi motivazionali nella relazione di aiuto, attuati attraverso il colloquio dell’assistente sociale per la predisposizione e verifica dei progetti personalizzati di inserimento;
- collocazione dei richiedenti aventi diritto presso strutture e alloggi a ciò destinati;
- orientamento dei richiedenti asilo ad altri servizi presenti sul territorio ed alle opportunità formative, con l’obiettivo di un maggior inserimento sociale degli stessi ed allo scopo di capitalizzare il loro periodo di attesa;
- inserimento dei minori nel sistema scolastico e nei servizi educativi;
- collaborazione con il Cinformi - Centro informativo per l’immigrazione - unità operativa del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, per il monitoraggio del fenomeno, attraverso la predisposizione e comunicazione degli elementi informativi di propria competenza, riguardanti il richiedente asilo e servizi erogati a suo favore.
3) Enti, associazioni del terzo settore
Enti ed associazioni del terzo settore provvedono a:
- fornire informazioni sulla procedura per fare la richiesta d’asilo e sulle normative che disciplinano tale materia;
- volgere attività di orientamento ai servizi e di segretariato sociale, finalizzato al disbrigo delle pratiche presso le varie amministrazioni pubbliche;
- gestire alloggi eventualmente messi a disposizione dagli enti pubblici per l’accoglienza dei richiedenti asilo, oppure eventuale reperimento e gestione di essi sul mercato privato;
- ospitare i richiedenti asilo presso le strutture di proprietà, oppure presso le strutture di cui comunque si dispone, ai fini sociali, secondo le diverse modalità previste dal codice civile;
- collaborare con il Cinformi - Centro informativo per l’immigrazione - unità operativa del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, per il monitoraggio del fenomeno, attraverso la predisposizione e comunicazione degli elementi informativi di propria competenza, riguardanti il richiedente asilo e servizi erogati a suo favore.
Le attività sopra evidenziate possono essere oggetto di successive integrazioni o modifiche, anche in base ai risultati conseguenti ad un congruo periodo di sperimentazione del presente protocollo.
ART. 5)
Procedura di accoglienza
La procedura di accoglienza dei richiedenti asilo prende avvio dopo l’ottenimento da parte degli stessi del permesso di soggiorno per motivi di richiesta di asilo politico ovvero la relativa ricevuta di richiesta, fatta salva la possibilità, in casi di emergenza umanitaria, della deroga del requisito del possesso del citato documento e su richiesta anche verbale delle autorità di pubblica sicurezza.
In questa fase, il Dipartimento Salute e solidarietà sociale, ai fini della verifica dell’ammissibilità dei richiedenti asilo che facciano la richiesta di accoglienza, potrà avvalersi del parere dei servizi sociali territorialmente competenti che in seguito svolgeranno l’attività di accompagnamento e di inserimento di tali soggetti, come previsto dall’art. 4, punto 2.
Da tale momento, è resa possibile l’attivazione delle misure specifiche previste dal presente protocollo, quali: la messa a disposizione degli alloggi più corrispondenti alle esigenze dei richiedenti asilo durante il periodo di attesa e l’avvio della procedura per l’erogazione del sussidio economico, secondo le modalità specificate in seguito.
In questa prima tappa del percorso, il richiedente asilo può iniziare il proprio approccio ai servizi, rivolgendosi ad un ente e o associazione piuttosto che ad un altro/a fra quelli summenzionati. Questi ultimi, quindi, venuti a conoscenza del caso, dovranno attivare gli interventi previsti dal presente protocollo svolgendo le proprie mansioni ivi descritte e, contemporaneamente, orientare l’utente agli altri soggetti di cui sopra, per la prestazione dei servizi di loro competenza (specificate anch’esse dal presente protocollo).
Tale meccanismo, basato sulla definizione dei ruoli e delle competenze degli attori impegnati nel settore, dà luogo ad una sorta di automatismo che assicura la certezza e la velocità della procedura di accoglienza. Nel contempo, quest’ultima dovrà essere improntata a quella sinergia che, seppur nel rispetto della specificità del campo di azione dei soggetti impegnato nel settore, garantisca la loro messa in rete, inserendoli in un quadro integrato di servizi erogati a favore dei richiedenti asilo politico. La realizzazione di tale sinergia, garantita dall’azione di indirizzo e di coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, trova in concreto, nell’azione di monitoraggio del fenomeno, il proprio strumento operativo.
L’attività di monitoraggio si concretizza, a sua volta, attraverso la costituzione di una banca dati contenente informazioni che delineano un profilo esaustivo del fenomeno in termini quantitativo/qualitativi. A tale scopo, sarà predisposta dal Servizio per le politiche sociali e abitative - Centro Informativo per l’immigrazione, quale struttura competente della Provincia Autonoma di Trento in materia di asilo e di immigrazione, una scheda pre-impostata che verrà messa a disposizione dei soggetti impegnati nel settore, i quali avranno il compito di trasmettere periodicamente, agli uffici provinciali, elementi informativi di natura quantitativa e qualitativa sui richiedenti asilo e sui servizi ad essi prestati. Questi dati saranno trattati dal Dipartimento Salute e solidarietà sociale nel rispetto dei diritti sulla privacy.
La banca dati così realizzata è finalizzata a diventare uno strumento di rilevazione e di raccolta dati efficace, nonché un archivio informatico completo, uniforme e condiviso, indispensabile ai fini della consultazione e del monitoraggio.
ART. 6)
Modalità di concessione alloggio ed assistenza economica
Il presente protocollo di procedura di accoglienza dei richiedenti asilo è diretto soprattutto all’avvio di nuovi servizi, quali le strutture abitative più adeguate alle esigenze della categoria in questione e l’assistenza economica.
La prestazione di questo servizio avverrà in una delle seguenti modalità, oppure mediante una combinazione delle stesse, nel rispetto, possibilmente, della tutela dell’unità familiare:
- centri di accoglienza;
- strutture alberghiere, nel rispetto del limite posto dalla L.P. 23/90, art. 21;
- alloggi in semiautonomia, tramite la stipula di accordi e di convenzioni con enti ed associazioni impegnati nel reperimento e nella gestione degli appartamenti da destinare a tale utilizzo;
- alloggi in autonomia, qualora sia il richiedente stesso ad attivarsi direttamente per trovare un alloggio idoneo sul mercato immobiliare.
ART. 7)
Criteri di assegnazione
Dato il limite posto dalle "Linee guida" al numero dei richiedenti asilo ammissibili all’accoglienza, il criterio per individuare i beneficiari degli interventi previsti dal presente protocollo è l’ordine cronologico d’arrivo delle richieste di intervento, tenuto comunque conto delle risorse a disposizione. All’approssimarsi del raggiungimento del limite del numero di posti a disposizione e in presenza di arrivi simultanei di domande di intervento da parte dei richiedenti asilo, il criterio dell’ordine cronologico può essere sostituto dai seguenti criteri di priorità:
- alto grado di "vulnerabilità" che può caratterizzare la situazione di alcune categorie, come minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori;
- durata di permanenza sul territorio provinciale.
ART. 8)
Revoca, riduzione e sospensione
delle condizioni materiali di accoglienza
Le condizioni materiali di accoglienza possono essere revocate, ridotte o sospese (senza la possibilità, in quest’ultimo caso, per il richiedente di recuperare successivamente l’eventuale sussidio economico non erogato durante il periodo di sospensione) nelle seguenti ipotesi:
- tutte le circostanze previste dalla Linea Guida e riportate all’art. 1, punto 8, lettere da “a” a “e”, previa la valutazione affidata ad un organo collegiale così composto:
- un rappresentante della Provincia, Dipartimento Salute e Solidarietà sociale;
- un rappresentante del Servizio Sociale competente territorialmente;
- un rappresentante dell’Ente o dell’Associazione promotore della proposta, o comunque interessato al caso a vario titolo.
In questi casi, l’eventuale decisione di quest’organo di sospendere il trattamento economico, a seguito degli accertamenti effettuati, comporta la perdita definitiva del sussidio del mese successivo alla data della decisione dell’organo stesso. Quest’ultimo inoltre, qualora il richiedente, salvo causa di forza maggiore, continui a disattendere il rispetto dei propri obblighi, può procedere alla richiesta della revoca definitiva dell’accoglienza nei suoi confronti.
- altri casi, sotto elencati, in cui il Servizio competente può procedere anche direttamente d’ufficio, alla sospensione o revoca, secondo le modalità descritte all’art. 6 punto 2 del presente protocollo:
- quando il richiedente disattende l’obbligo della dichiarazione mensile circa le proprie eventuali entrate, prevista all’art. 6, punto 2;
- quando il richiedente abbandona improvvisamente, senza preavviso e senza giustificazione, l’alloggio o la struttura dove è stato ospitato;
- quando il richiedente asilo, ospitato dai Servizi presso alloggi e strutture, si rende irreperibile per un periodo superiore a 3 settimane;
- quando il richiedente non si presenta, salvo causa di forza maggiore, alle convocazioni del servizio competente;
- quando il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo minaccioso, violento e ingiurioso verso gli operatori dei servizi pubblici e privati impegnati nella gestione del protocollo della procedura di accoglienza;
- quando il richiedente asilo, o il familiare al seguito, viola ripetutamente le disposizioni che disciplinano l’ospitalità temporanea presso gli alloggi messi a disposizione a tale scopo (deliberazione n. 1409 d.d. 01/07/2005 ed eventuali s.m.).