Richiesta protezione internazionale/asilo politico
La procedura per la richiesta
Le procedure per la presentazione e l'esame delle domande di protezione internazionale in Italia da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, denominati "stranieri".
La richiesta di protezione internazionale/asilo politico
La procedura in sintesi:
- Il richiedente asilo giunto nel territorio italiano esercita il diritto d’asilo recandosi in Questura e presentando la domanda di protezione internazionale.
- La Questura competente è quella del luogo dove questi è domiciliato e/o residente (art. 26 D.lvo 251/2007).
- La Questura dopo avere verificato, ai sensi del Regolamento 343/2003 /CE che nessun altro Stato europeo sia competente per la domanda di asilo, nel senso che il richiedente asilo non deve avere presentato domanda in nessun altro Stato UE, invia tutta la documentazione alla Commissione Territoriale Competente (10 Commissioni Territoriali in Italia). Per le domande di asilo presentate nel Trentino Alto Adige è la Commissione Territoriale di Gorizia.
- La Questura rilascerà un permesso di soggiorno per richiesta asilo al richiedente, tale permesso costituisce un permesso di soggiorno che da pieno titolo al soggiorno, ma con validità di 6 mesi. Decorsi questi 6 mesi, se la Commissione non ha ancora convocato il richiedente asilo questi ha diritto a vedersi rinnovare il permesso per altri 6 mesi, ma tale permesso consentirà l’accesso al mercato del lavoro (D.lvo 140/2005)
- La Commissione, dopo avere sentito personalmente il richiedente asilo, si determinerà riconoscendo lo status di protezione internazionale, o protezione sussidiaria, o i motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D.lvo 286/98, oppure si determinerà rigettando la domanda.
- In caso di rigetto della domanda di asilo, il richiedente asilo potrà proporre impugnazione ai sensi dell’art. 35 del D.lvo 25/2008 entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego della Commissione Territoriale.
- La questura competente, ricevuta comunicazione del diniego, ritirerà il permesso di soggiorno, ma il richiedente asilo ha diritto di permanenza sul territorio fino alla proposizione del ricorso.
- Ai sensi del citato art. 35 D.lvo 25/2008 il richiedente asilo ha diritto di permanere regolarmente sul territorio nelle more del ricorso.
- Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio (il Tribunale competente è quello del capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento).
- Il Tribunale in composizione monocratica fisserà udienza entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso, prevedendo esplicitamente alla sospensione del provvedimento di diniego e invitando il Prefetto - la Questura a rilasciare nuovo permesso di soggiorno per richiesta asilo per tutto il tempo del procedimento (il giudice si determinerà entro 30 giorni). Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.
- Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione.
- Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.
- E’ inoltre possibile proporre ricorso per il richiedente asilo che, avendo ottenuto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o di motivi umanitari, ritenga di esercitare il proprio diritto ad impugnare il provvedimento della Commissione ai sensi dell’art. 35 D.lvo 25/2008, per ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.