Per matrimonio

concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani
Quando si contrae matrimonio con un cittadino italiano, si acquista la cittadinanza se il matrimonio è riconosciuto valido e si è residenti legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio con decreto del Prefetto, ai sensi della Direttiva ministeriale del 7 marzo 2012.

Chi può fare la richiesta:

  • Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino/a italiano/a e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio con la trascrizione del matrimonio presso un Comune italiano, se il matrimonio è stato celebrato all'estero.
  • Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata al Consolato italiano del paese estero di residenza, dopo tre anni dalla data di matrimonio
    Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda si presenta online collegandosi all'indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi ed accedervi mediante le credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, seguendo le modalità indicate.

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
1) estratto di nascita del paese di origine; (originale e copia digitale – scansionata su un unico file)

2) certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi (tale documento non è necessario per i cittadini stranieri residenti in Italia prima dei 14 anni di età); (originale e copia digitale – scansionata su un unico file)

3) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia digitale – scansionata)

4) documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto). (copia digitale – scansionata su un unico file)

Attenzione:
Prima di iniziare la procedura acquistare una marca da bollo da 16 euro perché è necessario inserire il codice identificativo della marca nell'apposito campo on line.
I documenti scansionati devono essere in BIANCO E NERO, formato PDF, JPEG, TIFF, ogni documento (anche più pagine) un solo file e massimo 3MB ciascuno.

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

  • le residenze storiche in Italia; (chiedere le date ai Comuni dove si è stati residenti, anche telefonicamente);
  • la data di primo ingresso ed ultimo rientro in Italia ed eventuali movimenti migratori negli anni;
  • la composizione del nucleo familiare (nome cognome, data e luogo di nascita – portare codice fiscale);
  • la data della naturalizzazione o del riacquisto della cittadinanza italiana o del riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • la data del matrimonio e il Comune di trascrizione dell’atto (è importante sapere anche la data di trascrizione);
  • la propria posizione giudiziaria in Italia; (se si hanno dubbi richiedere in Tribunale la Visura penale, gratuita e il Certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, questo ultimo a pagamento);
  • Dati del titolo di soggiorno

Gli atti di cui ai punti 1) - 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Fonte: Cinformi