Esenzione visto

In quali casi è prevista l'esenzione
I cittadini di alcuni paesi non dell’Unione europea, sono esentati dall'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli stati membri dell'Unione europa per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 3 mesi per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva.

I cittadini dei paesi terzi, cioè non dell’Unione europea, che figurano nell'elenco dell'allegato II del Reg. (CE) 15/03/2001 n. 539/2001 sono esentati dall'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli stati membri dell'Unione europa per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 3 mesi per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva.

Sono quindi esenti dall'obbligo di visto i cittadini dei seguenti paesi terzi:

Albania, Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macedonia, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Repubblica Moldova, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

Inoltre, sono esentati dall'obbligo di visto:

- i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dei paesi che hanno obbligo di visto, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale,

- gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco che ha obbligo di visto, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto,

- i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.