La disponibilità di mezzi di sussistenza
Il ministero dell’Interno (in attuazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998) ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di studio, cure mediche (per l’eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, affari, transito, trasporto, turismo.
La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi di sussistenza possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.
Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare anche l’esistenza di un idoneo alloggio in Italia e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
L’esibizione dei mezzi di sussistenza nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell’ingresso nel territorio nazionale.
Il mancato possesso dei mezzi di sussistenza provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso, ovvero – all’eventuale controllo da parte delle autorità di Polizia di frontiera – il formale provvedimento di respingimento in frontiera.
Tabella mezzi di sussistenza
Classi di durata del viaggio | Un partecipante | Due o più partecipanti |
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva | € 269,60 | € 212,81 |
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera | € 44,93 | € 26,33 |
Da 11 a 20 giorni: quota fissa | € 51,64 | € 25,82 |
Quota giornaliera a persona | € 36,67 | € 22,21 |
Oltre i 20 giorni: quota fissa | € 206,58 | € 118,79 |
Quota giornaliera a persona | € 27,89 | € 17,04 |