Lavorare in Italia

Entrare in Italia per svolgere lavoro subordinato e autonomo
Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente (in Trentino da parte del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento).

L'ingresso per lavoro subordinato

  • Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino non comunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare nell’ambito dei decreti flussi una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi (in Trentino da parte del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento). I decreti flussi vengono emanati una volta l’anno dal governo italiano e stabiliscono, tra l’altro, anche il numero di cittadini non comunitari residenti all’estero che possono entrare a lavorare in Italia.

  • L'autorizzazione al lavoro subordinato stagionale rilasciata ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi (in base alla durata del lavoro stagionale o anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro).

  • Una volta rilasciato il nulla osta lo straniero è tenuto a presentarsi entro 6 mesi presso la rappresentanza Consolare competente per la richiesta e il ritiro del relativo visto di ingresso. Poi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia deve presentarsi allo Sportello unico competente (in Trentino presso il Cinformi o i suoi sportelli periferici) per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ritirare il codice fiscale e il modulo relativo alla domanda di permesso di soggiorno.

  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo il secondo ingresso per lavoro stagionale, purchè l'interessato abbia fatto rientro nel proprio Paese alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Tale conversione deve essere richiesta nell'ambito del decreto flussi annuale presso lo Sportello Unico competente, in Trentino presso il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento.

L'ingresso per lavoro autonomo

Il cittadino straniero che vuole fare ingresso in Trentino per svolgere un'attività di lavoro autonomo deve presentare, anche tramite un proprio procuratore, una richiesta di "nulla osta provvisorio" presso gli uffici della Questura di Trento, corredata della documentazione di seguito descritta.

Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari e deve:

  • richiedere, anche tramite un proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa (preposta al rilascio delle relative licenze e autorizzazioni oppure all'autorità amministrativa tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro) una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato (ad es. alla Camera di commercio per l'iscrizione nel Registro esercenti il Commercio, al Comune nel caso di attività per il commercio per il cui avvio è necessario solo presentare una previa comunicazione al Comune stesso). Per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea. Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Per le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la Direzione generale degli Affari civili - Ufficio VII - Reparto internazionale. Tra le professioni di competenza del predetto Ministero rientrano le seguenti: attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta

  • richiedere un'attestazione dei parametri sulla disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere. Questa viene rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale. L'attestazione è fornita anche dai competenti ordini professionali, per le attività soggette a iscrizione negli ordini stessi

  • poter disporre di una idonea sistemazione alloggiativa: per questo si dovrà esibire un contratto di acquisto o di locazione dell'immobile (ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15) una dichiarazione di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messo a disposizione dello straniero un alloggio idoneo

  • una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, lo straniero dovrà presentarla presso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, richiedendo un visto di ingresso per lavoratore autonomo.