Cittadini regolamente soggiornanti
1. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario
Hanno l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario i seguenti cittadini stranieri regolarmente soggiornanti:
- tutti gli stranieri che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento;
- tutti gli stranieri che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto di cittadinanza.
L'iscrizione obbligatoria vale anche per i familiari a carico e viene assicurata fin dalla nascita ai figli minori di stranieri iscritti al Servizio Sanitario, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso. L’iscrizione al Servizio sanitario termina normalmente alla scadenza del permesso di soggiorno; ogni volta che la Questura rilascia un nuovo titolo di soggiorno è quindi necessario rinnovare l’assistenza sanitaria presso il distretto competente (proroga della tessera sanitaria).
Anche durante il periodo di rinnovo del titolo di soggiorno (a volte la procedura, per essere conclusa, impiega oltre 3 mesi), o di attesa del primo rilascio, è possibile godere dell’assistenza sanitaria; in base ad un accordo tra la Provincia e l’Azienda sanitaria infatti, oltre ai requisiti legati alla tipologia del permesso di soggiorno posseduto, per conoscere i quali è possibile consultare le schede nell’apposita sezione del sito è sufficiente presentare la ricevuta postale che attesta l’avvenuta spedizione della richiesta di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
Tale iscrizione provvisoria (la tessera verrà rilasciata per sei mesi ed eventualmente prorogata) dovrà essere poi confermata al momento dell’ottenimento del titolo di soggiorno. In questo caso la durata dell’iscrizione coinciderà con quella del titolo di soggiorno.
Prestazioni erogate ai cittadini obbligati all'iscrizione
Gli stranieri iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario godono sul territorio nazionale di parità di trattamento e di piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.
Al cittadino straniero ed ai suoi familiari iscritti al Servizio Sanitario viene rilasciata la tessera sanitaria che dà diritto a ricevere gratuitamente o con il pagamento del ticket le seguenti prestazioni sanitarie:
- scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini;
- visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche;
- visite mediche a domicilio;
- ricovero in ospedale;
- vaccinazioni;
- esami del sangue, radiografie, ecografie, ecc.;
- prescrizione di farmaci;
- prestazioni di carattere certificativo e medico - legale;
- assistenza per riabilitazione, protesi, ecc.
Durata dell'iscrizione
L'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario è valida per tutta la durata del titolo di soggiorno.
L'iscrizione vale anche oltre la scadenza del permesso purché lo straniero ne abbia chiesto il rinnovo entro la scadenza e presenti alla A.S.L. entro questo termine il permesso rinnovato o la ricevuta della richiesta di rinnovo.
Il cittadino straniero viene cancellato dal Servizio Sanitario e perde il diritto all'assistenza sanitaria se:
- il rinnovo del permesso di soggiorno non viene richiesto dal cittadino straniero entro il termine previsto (salvo causa di forza maggiore);
- il rinnovo non viene concesso;
- il permesso viene revocato o annullato;
- lo straniero viene espulso.
2. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non soggetti all'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario, sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità:
- mediante la stipulazione di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale;
- mediante l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dietro pagamento di un contributo annuo minimo in rapporto al reddito dichiarato.
Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario:
- gli studenti;
- le persone alla pari;
- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- il personale religioso;
- altre categorie individuate per esclusione rispetto all'elenco dei cittadini stranieri obbligati all'iscrizione.
L'iscrizione al Servizio Sanitario a titolo volontario è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori.
3. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti senza diritto di iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario
L'art. 35 del testo unico ed il relativo art. 43 del regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria nè iscritti volontariamente al Servizio Sanitario, sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini, ecc.).
Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio:
- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
- le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.
Per sapere dove recarsi per richiedere l’iscrizione al Servizio sanitario è possibile visitare il sito internet dell’Azienda sanitaria: www.apss.tn.it;