Ingresso e soggiorno per studio

Studenti e ricercatori non comunitari
Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 giorni. – tipo C) o lunga durata (oltre 90 giorni- tipo D) allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale.

Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 gg. – tipo C) o lunga durata (da 91 a 365 gg. – tipo D) allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Chi intende svolgere presso l’Università degli Studi di Trento un periodo di studio nell’ambito di un accordo bilaterale o di un progetto internazionale, per attività di stage, ricerca o per frequentare un Dottorato di ricerca, può ricevere dal Welcome Office dell’Università una lettera di invito che andrà esibita presso la Rappresentanza diplomatica italiana più vicina al luogo di residenza per richiedere un visto per motivi di studio. Se il soggiorno è superiore ai 90 giorni il tipo di visto da richiedere è di tipo D (lunga durata). Si consiglia di richiedere un visto ad entrata multipla valido anche negli Stati Schengen.

Secondo le indicazioni fornite dall’Ambasciata/Consolato di riferimento, si dovrebbe stipulare un’assicurazione sanitaria (laddove non fosse già fornita dall’Università come benefit o non sia già prevista a livello intergovernativo) che soddisfi i seguenti requisiti:
- copertura gratuita e illimitata in caso di cure urgenti e di ricovero urgente;
- durata della copertura pari all’intero soggiorno in Italia (o almeno per i primi 6 mesi con l’impegno di rinnovo);
- validità anche negli Stati Schengen;
- garanzia di rientro in patria in caso di grave malattia;
- traduzione in italiano e legalizzazione da parte dell’Ambasciata/Consolato competente.
Per ulteriori informazioni riguardo alla copertura assicurativa si può consultare la voce "copertura sanitaria”.

L’Ambasciata/Consolato chiederà inoltre di esibire prova di garanzia economica per un ammontare minimo di 350,00 euro/mese per tutta la durata del soggiorno, la dimostrazione di avere un alloggio idoneo in Italia e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Se invece c’è la pre-iscrizione a un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale, si può consultare il sito www.unitn.it e chiedere informazioni all’Ambasciata/Consolato italiano di riferimento per acquisire le indicazioni su tempi, procedure e sulla documentazione necessaria. Normalmente i visti per studio in questi casi vengono rilasciati a partire dalla seconda metà di agosto.

NOVITÀ’

ESONERO DI VISTO

Dal 2 ottobre è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 agosto 2007 n. 154 che recepisce la Direttiva Europea 2004/114 CE "relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato".

Il Decreto prevede l'esonero di visto per l'Italia per soggiorni di studio anche superiori ai 90 giorni per quegli studenti non UE che sono già in possesso di un permesso di soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea (purché aderente all'Accordo Schengen) e desiderino proseguire in Italia gli studi già iniziati nell'altro Stato o integrarli con un programma di studi ad esso connessi.

Affinché lo studente non UE abbia diritto all'esonero del visto deve sussistere una delle seguenti condizioni:
- che lo studente sia stato autorizzato a soggiornare per almeno 2 anni nello Stato dell'Unione Europea, oppure

- che egli partecipi a un programma comunitario o a un accordo bilaterale, oppure

- che il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.
La richiesta di permesso di soggiorno italiano va comunque sempre corredata con una documentazione proveniente dall'autorità accademica del Paese dell'Unione nel quale lo studente ha svolto il corso di studi, che attesti "che il nuovo programma di studi di svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto".

INGRESSO PER RICERCA SCIENTIFICA

Il decreto legislativo n.17 del 9 gennaio 2008, in vigore dal 21 febbraio 2008, dà attuazione alla direttiva europea 2005/71/CE sull’ammissione di cittadini non comunitari a fini di ricerca scientifica e definisce le condizioni d’ingresso e soggiorno dei ricercatori.

In particolare, il decreto modifica alcuni passaggi del Testo unico sull'immigrazione, introducendo un nuovo articolo (il 27 ter) che definisce le condizioni d’ingresso e soggiorno dei ricercatori, al di fuori della programmazione delle quote annuali.

· L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi al di fuori delle quote è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito. Il cittadino straniero viene selezionato da un istituto di ricerca iscritto in un apposito elenco tenuto dal ministero dell’Università e della ricerca.

· Il ricercatore e l’istituto di ricerca devono stipulare una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca - certificati con una copia autenticata del titolo di studio - ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi famigliari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione nell’elenco del ministero dell’Università e della ricerca e di copia autentica della convenzione di accoglienza verrà presentata dall'istituto di ricerca allo Sportello unico per l'immigrazione (per il Trentino il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento). Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione e rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

· Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica dovrà essere richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consentirà lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno viene rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. Il ricongiungimento familiare viene consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno e ai famigliari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

· Il permesso per ricerca scientifica può poi essere rilasciato anche a quei ricercatori che già si trovano regolarmente in Italia con un documento di soggiorno di qualsiasi altro tipo (esclusi quelli per richiesta di asilo politico o protezione umanitaria). Chi rientra in questa situazione non ha bisogno del visto d’ingresso, ma può limitarsi a chiedere il nulla osta allo Sportello unico (Servizio lavoro per il Trentino). I ricercatori titolari del permesso di soggiorno possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

· Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non viene richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta è sostituito da una comunicazione allo Sportello unico, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.